Articolo 632 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Determinazione di legato per arbitrio altrui

Dispositivo

Note

(1) Per essere valida la disposizione deve contenere delle direttive a cui l'onerato deve attenersi nella scelta dell'oggetto o della quantità del legato.

(2) Manca una previsione specifica per il caso in cui l'onerato o il terzo non possano o non vogliano decidere. Taluni ritengono applicabile per analogia la disposizione di cui all'art. 631 c. 3 del c.c., altri l'art. 1349 del c.c..

(3) In questo caso il legato è valido a prescindere dall'indicazione dell'oggetto o della quantità qualora il riferimento ai servizi resi ne consenta la determinazione.Se il testatore è caduto in errore sul servizio prestato dal legatario, la disposizione è annullabile (v. art. 1441 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 25116/2024

2Cass. civ. n. 191/1970