Articolo 634 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni impossibili o illecite

Dispositivo

Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (1), salvo quanto è stabilito dall'art. [626] (2) (3)[1354] c.c.].

Note

(1) L'impossibilità o l'illiceità rileva al momento dell'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

(2) Se il motivo illecito ha costituito l'unica ragione determinante della disposizione testamentaria, quest'ultima è nulla (v. art. 626 del c.c.).Pur in mancanza di una previsione espressa in tal senso si ritiene che la norma si applichi anche alla condizione impossibile.

(3) La disciplina dettata dalla norma in commento differisce rispetto a quella prevista per i contratti, laddove la condizione illecita e quelle sospensiva impossibile rende nullo il contratto, quella risolutiva impossibile si considera non apposta.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 8733/2023

La condizione sospensiva, apposta ad una disposizione testamentaria, con cui si subordina l'istituzione d'erede all'obbligo, per il beneficiario, di donare un proprio immobile è illecita, in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione dell'istituito.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8733 del 28 marzo 2023)

2Cass. civ. n. 8941/2009

La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 c.c. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8941 del 15 aprile 2009)

3Cass. civ. n. 5871/2002

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 634 c.c., relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce all'ipotesi della impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione della scheda testamentaria, e non all'ipotesi dell'impossibilità sopravvenuta. Pertanto se la condizione diviene impossibile in tempo successivo alla stesura del testamento si risolve in una condizione mancata e non più realizzabile, che non può essere equiparata, quanto agli effetti, all'impossibilità originaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5871 del 22 aprile 2002)