Articolo 634 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni impossibili o illecite

Dispositivo

Note

(1) L'impossibilità o l'illiceità rileva al momento dell'apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

(2) Se il motivo illecito ha costituito l'unica ragione determinante della disposizione testamentaria, quest'ultima è nulla (v. art. 626 del c.c.).Pur in mancanza di una previsione espressa in tal senso si ritiene che la norma si applichi anche alla condizione impossibile.

(3) La disciplina dettata dalla norma in commento differisce rispetto a quella prevista per i contratti, laddove la condizione illecita e quelle sospensiva impossibile rende nullo il contratto, quella risolutiva impossibile si considera non apposta.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 8733/2023

2Cass. civ. n. 8941/2009

3Cass. civ. n. 5871/2002