Articolo 635 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizione di reciprocità

Dispositivo

È nulla la disposizione a titolo universale o particolare [588] c.c.] fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario (1) (2) [458], [589] c.c.].

Note

(1) La disposizione è nulla sia qualora l'erede o il legatario abbia disposto in favore del testatore sia nel caso in cui non l'abbia fatto.

(2) Non è necessario che il beneficiato abbia avuto conoscenza della disposizione, la norma presumeiuris et de iureun accordo tra i soggetti coinvolti.