Articolo 636 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di nozze

Dispositivo

È illecita la condizione [1353] c.c.] che impedisce le prime nozze o le ulteriori (1) (2) (3) [634] c.c.].

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza (4) (5).

Note

(1) Dubbio è se il divieto sia solo assoluto (es. "nomino mio erede Tizio a condizione che non si sposi mai") o possa essere anche relativo ("nomino mio erede Tizio a condizione che non sposi Tizia").

(2) Il divieto riguarda sia il matrimonio civile che quello religioso.

(3) E' valida la disposizione condizionata all'assenza o all'interruzione di una relazione extraconiugale.

(4) E' valido ed efficace il legato di usufrutto, di uso, di abitazione, di pensione o di altra prestazione periodica che sia condizionato alla persistenza dello stato di celibato o vedovanza. Lo scopo, in tal caso, è di provvedere ai bisogni del beneficiato e non di limitare la sua autodeterminazione.

(5) Vi è chi ritiene che quelli di cui al secondo comma siano legati sottoposti a termine (v. art. 1353 del c.c.), la giurisprudenza, tuttavia, è orientata nel ritenere che si tratti di una condizione in cui il verificarsi dell'evento fa cessare gli effetti del legatoex nunc, ossia da quel momento in poi, facendo salvi i benefici goduti sino ad allora.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 150/1985

Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 c.c. non incorre nell'illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 150 del 19 gennaio 1985)

2Cass. civ. n. 1834/1973

La disposizione dell'art. 636, secondo comma c.c. riguardante la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori, è applicabile indipendentemente dal fatto che il legatario sia un uomo o una donna. Il primo comma dell'art. 636 c.c. detta una disciplina di carattere generale, secondo cui la condizione che impedisce le prime o le ulteriori nozze, riferita ad una disposizione testamentaria, tanto a titolo universale che a titolo particolare, è da considerarsi illecita e quindi non apposta (tranne che non si tratti del motivo unico e determinante risultante dal testamento: art. 626 c.c.). In contrapposizione ad esso, ed in via di eccezione rispetto alla disciplina da esso dettata, il secondo comma contempla le sole disposizioni a titolo particolare aventi per oggetto l'attribuzione di diritti limitati nel tempo ed intrasmissibili a terzi, e detta una disciplina oggettiva del condizionamento della disposizione medesima al tempo del celibato o della vedovanza, considerandolo lecito indipendentemente da ogni indagine sulla volontà del singolo testatore, ed anche nel caso in cui la disposizione risulti determinata dalla volontà di quest'ultimo di restringere la libertà matrimoniale del legatario. Ai sensi dell'art. 636, secondo comma c.c., l'evento delle nozze del legatario realizza non la scadenza di un termine, ma il verificarsi di una condizione risolutiva, che fa venir meno il diritto legato ex nunc, e cioè per l'avvenire, lasciando definitivamente acquisiti in capo al legatario gli effetti antecedenti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1834 del 26 giugno 1973)