Articolo 654 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legato di cosa non esistente nell'asse

Dispositivo

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [513], [649] c.c.], o una cosa determinata soltanto nel genere [664] da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte (1) (2) [651], [653] c.c.].

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova [652] c.c.].

Note

(1) Indipendentemente dalla causa che ha comportato l'uscita del bene dal patrimonio del testatore, sia essa volontaria (es. alienazione) o naturale (es. perimento del bene).

(2) Dubbia è la sorte del legato laddove si provi che il testatore non volesse revocare il legato (v. art. 686 c. 3 del c.c.). Secondo alcuni si applicherebbe l'art. 651 del c.c.e il legato sarebbe, di conseguenza, valido.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 21685/2006

Ai sensi dell'art. 654 c.c. il legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius non ha effetto qualora la cosa non si trovi nel patrimonio del medesimo al momento della sua morte, mentre se la cosa si trovi a tale epoca non nella quantità determinata il legato ha effetto per la quantità esistente.–Nell'ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell'asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all'epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l'azione di nullità della donazione del bene legato effettuata dal de cuius per difetto di requisiti di cui all'art. 782 c.c., non trovando applicazione l'art. 686 c.c. che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienalo nel caso in cui 1 alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21685 del 9 ottobre 2006)