Articolo 655 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Dispositivo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova (1) (2); ha tuttavia effetto per l'intero quando, alla morte del testatore, le cose non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Note
(1) Deve trattarsi di cose che normalmente si trovano nel luogo indicato, con l'esclusione, quindi, dei beni che solo per motivi contingenti e casuali si trovano dove indicato.
(2) Es.: "lego a Tizio tutti i quadri che si trovano nella mia casa in campagna di Roma".
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 6317/1991
Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da certo luogo, disciplinato dell'art. 655 c.c. con la conseguenza che lo stesso è inefficace se al momento della morte del testatore il libretto (incorporante il credito delde cuiusverso la banca) risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi materialmente esistente sia privo di efficacia per essere già stato estinto il credito verso la banca.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6317 del 4 giugno 1991)