Articolo 658 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legato di credito o di liberazione da debito

Dispositivo

Il legato di un credito (1) o di liberazione da un debito (2) ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli (3) del credito legato che si trovavano presso il testatore (4) [1237], [1262] c.c.].

Note

(1) La norma si riferisce ad un credito in favore:1 - del testatore, in tal caso gli effetti si verificano immediatamente. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che vanto nei confronti di Caio";2 - dell'onerato, si tratta di un legato ad efficacia obbligatoria. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che il mio erede Sempronio vanta nei confronti di Caio";3 - di un terzo. L'onerato deve adoperarsi con il terzo - creditore per ottenere la cessione del credito in favore del legatario. Es. "lego a Tizio il credito di € 1.000,00 che Sempronio vanta nei confronti di Caio".Si ritiene che nelle ipotesisubn. 2 e 3 sia necessaria la consapevolezza dell'altruità del credito (v.art. 651 del c.c.).Si applicano, per quanto compatibili, le norme sulla cessione del credito (v. art. 1260 ss. del c.c.).Il legato può avere ad oggetto anche crediti futuri (es. i canoni di locazione dell'immobile di proprietà del testatore).

(2) La norma si riferisce ad un debito del legatario nei confronti:1 - del testatore, in tal caso la liberazione ha luogo immediatamente e l'onerato è tenuto alla sola restituzione dei titoli di credito (v. nota seguente);2 - dell'onerato che deve effettuare la remissione del debito nei confronti del legatario (v.art. 1236 del c.c.);3 - di un terzo. L'onerato deve estinguere il debito del legatario, pagando il creditore.

(3) Ad esempio i documenti di legittimazione che consentono, cioè, di ricevere il bene o servizio oggetto del contratto mediante la semplice esibizione (libretti bancari,etc...).

(4) In caso di legato di credito, l'onerato è tenuto alla sola consegna dei documenti e non anche a prestare la garanzia circa l'esistenza o la riscossione del credito stesso (v. art. 1266-1267 del c.c.), salva diversa indicazione del testatore.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 23404/2022

In tema di successioni, il legato di "liberazione da debito" di cui all'art. 658, comma 1, c.c. (c.d. "legatum liberationis"), attribuendo al legatario il diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, comporta l'estinzione dell'obbligazione per confusione in quanto determina la riunione, nella stessa persona, della qualità di creditore e di debitore, pur distinguendosi dalla fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto, essendo una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e configurandosi come negozio unilaterale non recettizio, produce l'effetto della liberazione del legatario immediatamente all'apertura della successione. Tale efficacia viene, tuttavia, meno con effetto "ex nunc" nei confronti del legittimario che abbia ottenuto la riduzione della disposizione testamentaria che lo contiene, con la conseguenza che il credito del testatore verso il legatario, venendo meno l'effetto estintivo, può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario vittorioso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23404 del 27 luglio 2022)

2Cass. civ. n. 14358/2013

La disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme ricavabili dalla vendita dei beni mobili presenti nella propria abitazione alla data dell'apertura della successione, nonché le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario sempre al momento della sua morte, ha natura non di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendo evidente l'intenzione del "de cuius" di considerare il denaro, quanto al primo oggetto, come espressione della monetizzazione del suo patrimonio mobiliare, e di attribuire, col secondo lascito, non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14358 del 6 luglio 2013)