Articolo 659 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legato a favore del creditore

Dispositivo

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume (1) fatto per soddisfare il legatario del suo credito (2).

Note

(1) Si tratta di una presunzione che ammette prova contraria.

(2) In senso opposto, la menzione del debito fa presumere che il legato assolva alla funzione di soddisfare il creditore attraverso unadatio in solutum, che permette al debitore di liberarsi attribuendo al creditore un bene diverso da quello originariamente dovuto (v. art. 1197 del c.c.).Qualora il debito menzionato non esista, il legato rimane valido, salvo non risulti che il testatore sia stato indotto a disporre solo nella convinzione di essere debitore del legatario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 706/1990

Ai fini della configurabilità, alla stregua di una lettura a contrario dell'art. 659 c.c., del legato di debito, fatto cioè al creditore dal testatore ad estinzione totale o parziale di un proprio debito, è sufficiente la menzione implicita di tale debito, cioè la sussistenza dell'intento del testatore, desumibile dall'interpretazione delle espressioni adoperate, di adempiere con il legato la propria obbligazione, ancorché il testatore medesimo non abbia piena conoscenza del valore del suo debito e del legato, attenendo tale comparazione al momento della verifica della avvenuta estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione delde cuius, il cui importo, ove relativo a prestazioni di lavoro subordinato (nella specie, domestico), deve essere determinato tenendo conto, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., anche della svalutazione monetaria verificatasi dalla data di maturazione del legato, coincidente con quello della morte del testatore.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 706 del 2 febbraio 1990)

2Cass. civ. n. 2306/1985

Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art. 659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però,uris tantumi e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2306 del 4 aprile 1985)