Articolo 659 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Legato a favore del creditore

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una presunzione che ammette prova contraria.

(2) In senso opposto, la menzione del debito fa presumere che il legato assolva alla funzione di soddisfare il creditore attraverso unadatio in solutum, che permette al debitore di liberarsi attribuendo al creditore un bene diverso da quello originariamente dovuto (v. art. 1197 del c.c.).Qualora il debito menzionato non esista, il legato rimane valido, salvo non risulti che il testatore sia stato indotto a disporre solo nella convinzione di essere debitore del legatario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 706/1990

2Cass. civ. n. 2306/1985