Articolo 664 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Adempimento del legato di genere
Dispositivo
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere [653] c.c.], la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media [1178] c.c.]; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore (1).
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo (2) [631] c.c.], questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo [631] (3) [666] c.c.; [751] c.p.c.].
Note
(1) Il legato diviene, quindi, di specie se al momento dell'apertura della successione è presente un solo bene all'interno del genere indicato dal testatore.
(2) Anche in riferimento ai contratti è possibile rimettere ad un terzo (c.d. arbitratore) la possibilità di determinarne l'oggetto (v.art. 1349 del c.c.). La disciplina prevista in tema di arbitraggio si ritiene applicabile anche al caso delineato dalla norma in commento.
(3) La scelta viene devoluta al Presidente del tribunale del luogo di apertura della successione (v.art. 456 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 143/1975
La domanda di adempimento di un legato alternativo di genere, rivolta all'erede beneficiato, idonea a rendere attuale il dovere di prestazione unitamente al dovere di scelta da parte dell'obbligato, può ritenersi utilmente proposta solo dopo la verificatasi definitività dello stato di graduazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 143 del 14 gennaio 1975)