Articolo 665 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Scelta nel legato alternativo

Dispositivo

Nel legato alternativo (1) la scelta spetta all'onerato [666] c.c.], a meno che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (2) [1286] c.c.].

Note

(1) E' legato alternativo quello che ha per oggetto due o più beni determinati tra cui scegliere. Es.: "lego a Tizio la mia casa in campagna o l'appartamento di Roma".Diversamente, si parla di legato con facoltà alternativa quando l'oggetto del legato è uno ma l'onerato ha la facoltà di liberarsi prestando un bene diverso. Es.: "lego a Tizio il mio pianoforte, ma l'erede Caio potrà corrisponderne il valore in denaro".

(2) Ove periscano tutti i beni indicati quale oggetto del legato alternativo ad eccezione di uno, il legato si trasforma in semplice.Al contrario, nel legato con facoltà alternativa, posto che uno solo è l'oggetto del legato, il perimento di esso comporta che il legato diviene privo di effetti ai sensi dell'art. 673 del c.c..