Articolo 666 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasmissione all'erede della facoltà di scelta

Dispositivo

Tanto nel legato di genere [664] c.c.] quanto in quello alternativo [665] c.c.], se l'onerato o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla (1), la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.

La scelta fatta è irretrattabile (2) (3) (4) [1286] c.c.].

Note

(1) La trasmissione del diritto di scelta si ha nei soli casi in cui l'onerato o il legatario non possa scegliere (es. per morte sopravvenuta) e non qualora non voglia scegliere. In tale ultimo caso è applicabile l'art. 631 del c.c. che rimette la scelta all'autorità giudiziaria.

(2) E' ammessa la scelta tramite un rappresentate (v.Libro IV, Titolo II, Capo VIdel c.c.), che agisce in nome e per conto del diretto interessato.Non è richiesta una forma solenne.

(3) Si ritiene che la scelta sia un atto recettizio. Come tale può essere revocata fino a quando non giunge a conoscenza del destinatario.

(4) Dubbia è la procedura da seguire qualora gli eredi a cui spetti la scelta siano più d'uno e non vi sia accordo: secondo alcuni prevarrebbe la maggioranza, secondo altri si dovrebbe far ricorso all'autorità giudiziaria.