Articolo 679 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Revocabilità del testamento
Dispositivo
(1)Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare [587] c.c.] o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto (2) [458], [463] n. 4, [1412] c.c.].
Note
(1) Sono nulle le clausole derogatorie, siano esse assolute o relative. Appartengono alla prima categoria quelle che prevedono l'irrevocabilità delle disposizioni testamentarie; alla seconda quelle che subordinano la revocabilità all'uso, nel testamento successivo, di un determinato contrassegno al fine di confermare la spontaneità della nuova volontà.
(2) Non sono revocabili talune disposizioni testamentarie dichiarate tali da specifiche disposizioni di legge (es. il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio contenuto in un testamento di cui all'art. 256 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1290/1974
Il testatore non è obbligato a disporre del suo patrimonio con un testamento unico, e nell'ipotesi in cui abbia disposto in tal modo ed intenda procedere ad aggiunte e modificazioni non è tenuto a riprodurre tutte le disposizioni già adottate che intenda conservare, ma può procedere con disposizioni scritte autonome. Il carattere integrativo o modificativo di queste ultime può essere indicato espressamente ovvero può risultare dalla comparazione tra le diverse disposizioni secondo la compatibilità delle seconde con le prime o la prevalenza delle ultime sulle precedenti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1290 del 7 maggio 1974)