Articolo 680 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocazione espressa

Dispositivo

Note

(1) La revocazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti.

(2) Il testamento successivo revoca quello precedente a prescindere dalla forma utilizzata: un testamento pubblico può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo.

(3) Non è ammessa la rappresentanza.

(4) Tale dichiarazione può essere contenuta anche in un atto notarile avente un contenuto giuridico ulteriore rispetto alla revoca.

(5) Dalla revocazione espressa si distingue quella tacita che può verificarsi in caso di:- testamento posteriore incompatibile con quello anteriore (v. art. 682 del c.c.);- distruzione del testamento olografo (v. art. 684 del c.c.);- ritiro di un testamento segreto in cui difettino i requisiti del testamento olografo (v. art. 685 del c.c.);- alienazione e trasformazione della cosa legata (v. art. 686 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 11472/2020

2Cass. civ. n. 22983/2013

3Cass. civ. n. 4119/1986

4Cass. civ. n. 1964/1986

5Cass. civ. n. 829/1975

6Cass. civ. n. 1405/1968