Articolo 686 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Alienazione e trasformazione della cosa legata
Dispositivo
L'alienazione che il testatore faccia della cosa legata [651] c.c.] o di parte di essa (1), anche mediante vendita con patto di riscatto [1500] ss. c.c.], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [1427] c.c.] (2), ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore [637], [651] c. 2 c.c.].
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra (3), in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione [667], [940] c.c.].
È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore (4).
Note
(1) La norma si applica a qualsiasi atto di trasferimento (es. vendita, donazione,etc...) purché volontario e solo alle disposizioni a titolo particolare di beni certi e determinati.
(2) Ove vi sia stato un vizio del consenso si ritiene difetti anche la volontà di revocare il legato.
(3) La trasformazione deve essere posteriore alla redazione del testamento. Deve essere volontaria ed effettuata direttamente dal testatore o per mezzo di terzi.
(4) L'onere della prova incombe su chi intende beneficiare del legato.La prova può essere data con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.Dimostrata tale circostanza, si applica la disciplina del legato di cosa altrui (v. art. 651 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 20114/2023
La trascrizione degli acquisti mortis causa (ossia per successione nei diritti già esistenti in capo al de cuius ma non per diritti che si creino ex novo, sia pure in forza del testamento o per diritti che comunque non appartenevano già al testatore), richiesta dall'art. 2648 cod. civ., non vale a risolvere il conflitto fra l'erede e l'acquirente dal de cuius, ma deve eseguirsi ai soli effetti della continuità delle trascrizioni. Consegue che l'erede e il legatario non possono eccepire il difetto di trascrizione di un atto di alienazione compiuto dal defunto: il primo perché succedendo al disponente non può rivestire la qualità di terzo, neppure se accetta con il beneficio di inventario; il secondo perché, configurando la vendita della cosa legata compiuta dal disponente revoca del legato medesimo, quanto meno come legato di cosa propria, la trascrizione mai potrebbe supplire all'inesistenza del titolo.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20114 del 13 luglio 2023)
2Cass. civ. n. 27377/2021
Le norme date dal testatore per formare le porzioni, ai sensi dell'art. 733 c.c., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori, i quali impongono agli altri coeredi di lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti tra tutti i condividenti o assegnati a sorte. Tuttavia, nel caso in cui la cosa legata sia trasformata in modo tale da aver perso la sua individualità, si applica la presunzione di revoca, ex art. 686 c.c..(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27377 del 8 ottobre 2021)
3Cass. civ. n. 6972/2017
In tema di successione testamentaria, l'"institutio ex re certa" ha ad oggetto un bene determinato e solo di riflesso la quota, sicché l'alienazione successiva del bene attribuito implica la revoca della istituzione di erede o l'attribuzione di una quota maggiore rispetto a quella assegnata a favore di altro coerede, senza che possa trovare applicazione l'art. 686 c.c. in materia di legato in quanto l'art. 588, comma 2, c.c. consente di determinare la quota spettante all'erede sulla base del valore dei beni assegnati ed in rapporto al valore del restante patrimonio eventualmente assegnato ad altri coeredi.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 6972 del 17 marzo 2017)
4Cass. civ. n. 21685/2006
Nell'ipotesi di legato di cosa da prendere dal patrimonio del de cuius il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell'asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all'epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. Pertanto, egli è legittimato a proporre l'azione di nullità della donazione del bene legato effettuata dal de cuius per difetto di requisiti di cui all'art. 782 c.c., non trovando applicazione l'art. 686 c.c. che prevede la revoca del legato riguardo a ciò che è stato alienalo nel caso in cui 1 alienazione della cosa legata (o di parte di essa) sia annullabile per cause diverse dai vizi del consenso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21685 del 9 ottobre 2006)