Articolo 687 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocazione per sopravvenienza di figli

Dispositivo

Note

(1) La norma non si applica al testatore che, al momento della redazione del testamento, aveva già dei figli nell'ipotesi in cui ne sopraggiungano altri.

(2) Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3) E' sufficiente ad evitare la revocazione che il testatore abbia previsto la sopravvenienza di figli, non che abbia disposto in loro favore.

(4) Qualora i figli o i discendenti non possano venire alla successione (es. per premorienza, assenza, indegnità,ecc...) la revocazione non opera essendo venuta meno la ragione pratica che la giustifica, ossia consentire ai discendenti di essere chiamati alla successione.Si ritiene che le medesime considerazioni valgano anche per il caso di rinunzia del figlio o del discendente chiamato alla successione.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 8519/2025

2Cass. civ. n. 28043/2023

3Cass. civ. n. 169/2018

4Cass. civ. n. 18893/2017

5Cass. civ. n. 1935/1996

6Cass. civ. n. 187/1970