Articolo 694 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Alienazione dei beni

Dispositivo

Note

(1) Con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, sentito il parere del giudice tutelare, che decide in composizione collegiale con decreto.

(2) Con alienazione si intende qualsiasi atto di disposizione (es. permuta, conferimento in società,ecc...)

(3) L'utilità evidente deve essere riferita all'eredità, non all'istituito.