Articolo 695 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritti dei creditori personali dell'istituito
Dispositivo
I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui frutti [820] c.c.] dei beni che formano oggetto della sostituzione (1).
Note
(1) I creditori dell'eredità, posto che l'erede in quanto incapace deve accettare l'eredità con beneficio di inventario, non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dell'erede.