Articolo 696 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Devoluzione al sostituito
Dispositivo
L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell'istituito (1).
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace (2).
Note
(1) Prima della morte dell'istituito il sostituto è titolare di un'aspettativa di diritto sull'eredità.Solo con la morte dell'incapace, l'eredità si devolve al sostituto o, nel caso in cui non possa o non voglia accettare l'eredità, ai suoi eredi. Per esempio, se la morte del sostituto si verifica dopo l'apertura della successione dell'istituito ma prima dell'accettazione, il diritto di accettare si trasmette agli eredi del sostituto, coerentemente con le previsioni generali di cui all'art. 479 del c.c..In seguito all'accettazione il sostituto diviene successore a titolo universale del testatore: solo nei suoi confronti si deve valutare l'eventuale indegnità (v. art. 463 del c.c.) o l'incapacità a ricevere per testamento (v. art. 596,597,598 del c.c.).
(2) La norma fa esclusivo riferimento alla vocazione legittima perchè, essendo l'istituito un incapace, è a lui precluso fare testamento. Se, però, prima dell'interdizione è stato redatto un valido testamento, la norma deve essere estesa anche agli eredi testamentari.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 11968/2004
Per effetto della disposizione transitoria contenuta nell'art. 238, secondo comma, della legge 19 maggio 1975 n. 151 — a norma della quale sono salve le sostituzioni fedecommissarie anteriori alla data di entrata in vigore di essa legge — e per il principio delfavor testamentialla sostituzione fidecommissaria contenuta in un testamento redatto prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, si applica l'art. 696 c.c. nella formulazione previgente, ancorché l'apertura della successione avvenga dopo l'abrogazione della medesima, e pertanto, ai sensi del quarto comma di detta norma, se il primo beneficiato rinunzi all'istituzione o non ne sia degno, o sia incapace a riceverla, o sia premorto al testatore e questi non modifichi o non revochi la disposizione a suo favore, l'eredità si devolve al sostituito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11968 del 28 giugno 2004)