Articolo 702 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Accettazione e rinunzia alla nomina
Dispositivo
L'accettazione della nomina di esecutore testamentario [700] c.c.] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione (1) fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione [456] c.c.], e deve essere annotata nel registro delle successioni (2).
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione [633], [1353] c.c.] o a termine [637], [1184] c.c.].
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato (3) [749] c.p.c.], può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante [481], [650], [1399], [749] c.p.c.].
Note
(1) L'accettazione, dunque, deve essere espressa.
(2) Il comma è stato modificato ai sensi dell'art. 148, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
(3) Ossia ad opera degli eredi, dei legatari, dei creditori delde cuius,etc...
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 9269/2008
L'elemento caratterizzante della gestione d'affari consiste nella spontaneità dell'intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l'interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte delnegotiorum gestor. (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d'affari, nell'amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l'assenso tacito degli eredi).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9269 del 9 aprile 2008)
2Cass. civ. n. 4930/1993
L'investitura dell'ufficio di esecutore testamentario è geneticamente collegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, rivestita da forme richieste ad substantiam, sia per la nomina che per l'accettazione: e ciò in armonia con il principio di solennità che informa le disposizioni in materia di successionimortis causa, per la necessità di assicurare un ambito di massima certezza per il grande rilievo economico attribuito dall'ordinamento al trasferimento dell'intero patrimonio dalde cuiusai suoi successori. Ne consegue che l'accettazione della nomina ove non sia formalizzata a norma dell'art. 702 c.c. non comporta l'investitura dell'ufficio per il designato ad esecutore testamentario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4930 del 27 aprile 1993)