Articolo 703 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Funzioni dell'esecutore testamentario

Dispositivo

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto [706] c.c.].

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso (1) dei beni che ne fanno parte (2) [707], [709] c.c.].

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione [702] c.c.], salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno [709].

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia [1176], [2030] c.c.] e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (3) [747] c.p.c.].

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica [476] c.c.] il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità [519] c.c.] o ad accettarla col beneficio d'inventario [484] c.c.].

Note

(1) Sarebbe più corretto parlare di detenzione, mancando nell'esecutore testamentario l'animuspossidendi(v.art. 1140 del c.c.), ossia la volontà di esercitare sui beni i poteri che spettano al proprietario o al titolare di altri diritti reali, in quanto l'amministrazione dei beni è strumentale all'esecuzione dell'incarico.

(2) Se l'esecutore ha il potere di amministrare deve:- prendere possesso dei beni, richiedendolo all'erede;- amministrare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia;- compiere gli atti di gestione e di ordinaria amministrazione;- alienare i beni solo con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.Se l'esecutore non ha il potere di amministrare, i suoi compiti sono limitati a:- richiedere l'apposizione dei sigilli e redigere l'inventario (v.art. 705 del c.c.);- intervenire nelle azioni relative all'eredità (v.art. 704 del c.c.);- richiedere l'adempimento dell'onere (v.art. 648 del c.c.) e delle disposizione a favore dell'anima (v.art. 629 del c.c.).

(3) Sono preclusi gli atti solamente utili (e non necessari) e quelli incompatibili con il carattere temporaneo della gestione.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 5520/2020

L'esecutore testamentario, mentre è titolare "iure proprio" delle azioni, relative all'esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell'art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all'eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del "de cuius", ma agisce in nome proprio, l'esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 5520 del 28 febbraio 2020)

2Cass. civ. n. 10594/2019

Ai sensi dell'art. 709 c.c., l'esecutore testamentario è tenuto a rendere il conto della propria gestione ogni volta che quest'ultima cessi, ed anche laddove ciò si verifichi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10594 del 16 aprile 2019)

3Cass. civ. n. 12241/2016

In tema di funzioni dell'esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall'art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l'amministrazione degli stessi, la cui gestione l'esecutore deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex art. 710 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12241 del 14 giugno 2016)

4Cass. civ. n. 26473/2013

È inammissibile il ricorso ordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa in sede di reclamo contro un provvedimento relativo ad esecutore testamentario, in quanto, trattandosi di pronuncia non impugnabile ai sensi dell'art. 750, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l'unico rimedio esperibile è il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. VI-2, sentenza n. 26473 del 26 novembre 2013)

5Cass. civ. n. 9289/1991

Con riguardo al decreto di autorizzazione dell'esecutore testamentario alla vendita di un bene dell'eredità (nella specie, bene immobile), l'inosservanza dell'art. 703, quarto comma, c.c., ove fa obbligo della preventiva audizione degli eredi, determina l'inefficacia del provvedimento nei confronti di costoro, i quali rimasti in possesso del bene e convenuti in rivendica all'acquirente di esso sono legittimati a dedurla come motivo di impugnativa della vendita e di inopponibilità della stessa nei loro confronti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9289 del 30 agosto 1991)

6Cass. civ. n. 1619/1974

Presupposto dell'amministrazione che la legge conferisce all'esecutore testamentario, è il possesso dei beni ereditari, senza del quale non è data all'esecutore l'attuazione dei compiti che gli sono propri. Ove, pertanto, l'esecutore non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari (possesso che egli non acquistaipso iurecon l'accettazione dell'incarico, dovendolo richiedere all'erede) — avvenga ciò per rifiuto dell'erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per contestazioni dall'erede sollevate circa la validità del testamento o la nomina dell'esecutore — non può porsi a carico dell'esecutore la impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno previsto dall'art. 703 c.c. non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell'impedimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1619 del 4 giugno 1974)