Articolo 717 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sospensione della divisione per ordine del giudice

Dispositivo

Note

(1) Il termine decorre dalla data di pubblicazione del testamento (v. artt.620 ss. c.c.).

(2) A differenza di quella di cui all'art. 1111 del c.c., la divisioneexart. 717 del c.c. può riguardare anche singoli beni.

(3) Deve sussistere una ragionevole e particolarmente qualificata possibilità che il patrimonio ereditario, a seguito e a causa della divisione, diminuisca di valore.Il pregiudizio va riferito al patrimonio, non ai singoli coeredi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4734/1957