Articolo 718 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritto ai beni in natura

Dispositivo

Note

(1) Ciascun coerede ha diritto, non ad una porzione di ciascun bene, ma ad una porzione formata da una quantità di beni mobili, immobili e crediti di uguale natura e quantità rispetto agli altri eredi, proporzionata all'entità della quota di ciascuno.Es.: se il patrimonio ereditario vale 120 (di cui 60 immobili, 40 mobili e 20 crediti) e vi sono due eredi, di cui uno per 3/4 e l'altro per 1/4, il primo ha diritto a 90 (di cui 45 immobili, 30 mobili e 15 crediti) e il secondo a 30 (di cui 15 immobili, 10 mobili e 5 crediti).

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 1686/2025

2Cass. civ. n. 27733/2024

3Cass. civ. n. 27984/2023

4Cass. civ. n. 3694/2021

5Cass. civ. n. 17862/2020

6Cass. civ. n. 2161/2020

7Cass. civ. n. 25888/2016

8Cass. civ. n. 20250/2016

9Cass. civ. n. 9203/2004

10Cass. civ. n. 2918/1990