Articolo 735 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Preterizione di eredi e lesione di legittima
Dispositivo
La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari [536] c.c.] o degli eredi istituiti è nulla (1) (2) [553] c.c.].
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi (3) [554] [554] c.c.].
Note
(1) La norma costituisce un'applicazione del principio generale secondo cui la divisione a cui non partecipano tutti gli aventi diritto è nulla.
(2) Ove i beni rimasti estranei alla divisione siano sufficienti per formare la porzione dei legittimari pretermessi, la divisione non è invalida.Si parla in proposito di divisione soggettivamente parziale.
(3) L'erede leso può soltanto esperire il rimedio dell'azione di riduzione, non anche chiedere che la divisione venga dichiarata nulla.
Massime giurisprudenziali (5)
1Cass. civ. n. 7178/2018
In caso divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie) deve essere accolta qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente "iure successionis"), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7178 del 22 marzo 2018)
2Cass. civ. n. 13660/2017
E' soggetta a riduzione la donazione fatta a un legittimario dal de cuius, a valere in conto legittima e per l'eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13660 del 30 maggio 2017)
3Cass. civ. n. 16698/2015
Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel "relictum" è affetta da nullità ex art. 735, comma 1, c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16698 del 11 agosto 2015)
4Cass. civ. n. 3694/2003
Il principio di intangibilità della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somme di denaro non compresa nelrelictumè affetta da nullitàexart. 735, primo comma c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3694 del 12 marzo 2003)
5Cass. civ. n. 2560/1974
L'ipotesi di omessa chiamata testamentaria del legittimario all'eredità, in relazione alla quale si profila l'azione generale di cui all'art. 554 c.c., e l'altra ipotesi nella quale il testatore abbia operato una divisione attribuendo al legittimario una quota inferiore a quella spettantegli, in ordine alla quale è data l'azione speciale di riduzione ai sensi del secondo comma dell'art. 735 c.c., sono diverse da quella in cui il legittimario non è né ignorato né leso, ma risulti chiamato sulla base di un'attribuzione di cosa altrui con i relativi oneri posti a carico dell'erede beneficiario; in tale ultima ipotesi, l'azione che l'erede — non importa se legittimario o meno in quanto non denuncia una lesione di legittima, bensì di quota ereditaria — può e deve esperire, anche congiuntamente all'azione di divisione, è l'azione di nullità della divisione testamentaria ai sensi del primo comma dell'art. 735 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2560 del 2 ottobre 1974)