Articolo 736 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Consegna dei documenti

Dispositivo

Note

(1) Tale obbligo si può adempiere anche attraverso fotocopie o copie autentiche del documento richiesto.

(2) La parola "tribunale" è stata sostituita dalla parola "giudice di pace" dall'art. 27, comma 2, D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116.Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

(3) Il comma è stato così modificato ai sensi dell'art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).