Articolo 750 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Collazione di mobili

Dispositivo

Note

(1) Dubbia è l'applicazione della norma in commento anche ai crediti. Secondo l'opinione dominante l'art. 750 del c.c. si riferirebbe ai soli crediti esigibili.

(2) Tali beni si sarebbero ugualmente deteriorati restando presso il defunto e gli eredi avrebbero conseguito soltanto la rimanenza al tempo dell'apertura della successione.

(3) Per prezzo di borsa o mercato si intende far riferimento a quello ufficiale e non a quello medio o normale.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 7449/2025

2Cass. civ. n. 14211/2024

3Cass. civ. n. 8174/2022

4Cass. civ. n. 2505/2021

5Cass. civ. n. 10756/2019

6Cass. civ. n. 20258/2014