Articolo 750 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Collazione di mobili
Dispositivo
(1)La collazione dei mobili [751] c.c.] si fa soltanto per imputazione [747] c.c.], sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione [456] c.c.].
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente [1474] c.c.] al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo della aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano (2).
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito [1992] ss. c.c.] quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali (3), si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione [556] c.c.].
Note
(1) Dubbia è l'applicazione della norma in commento anche ai crediti. Secondo l'opinione dominante l'art. 750 del c.c. si riferirebbe ai soli crediti esigibili.
(2) Tali beni si sarebbero ugualmente deteriorati restando presso il defunto e gli eredi avrebbero conseguito soltanto la rimanenza al tempo dell'apertura della successione.
(3) Per prezzo di borsa o mercato si intende far riferimento a quello ufficiale e non a quello medio o normale.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 7449/2025
Nel determinare la quota riservata al legittimario, il valore dei beni donati dal de cuius deve essere stabilito al momento dell'apertura della successione, conformemente agli articoli 556 e 750 ultimo comma cod. civ., e non alla data della donazione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7449 del 20 marzo 2025)
2Cass. civ. n. 14211/2024
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14211 del 22 maggio 2024)
3Cass. civ. n. 8174/2022
In tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di sommatoria tra attivo netto e "donatum", cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario; ne deriva che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta, nei confronti del donatario non coerede, dal legittimario che non abbia accettato l'eredità con il beneficio d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso dalla riunione fittizia il valore di un bene donato ad un non coerede in ragione dell'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei suoi riguardi dal legittimario che aveva omesso di accettare l'eredità con il beneficio dell'inventario).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8174 del 14 marzo 2022)
4Cass. civ. n. 2505/2021
In tema di collazione, la cessione di quote societarie va tenuta distinta da quella d'azienda, atteso che, mentre la prima è soggetta alla disciplina propria della collazione dei beni mobili ex art. 750 c.c., in quanto attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria e non un diritto reale sul patrimonio societario, distinto dalle persone dei soci, sebbene, ai fini della valutazione delle quote ai sensi dell'art. 2289 c.c., debba aversi riguardo alle varie componenti del patrimonio societario, oltreché al valore di avviamento e della futura redditività dell'impresa, la seconda è, invece, soggetta alle modalità previste per i beni immobili, ex art. 476 c.c., in quanto rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, sicché, ove si proceda per imputazione, deve tenersi conto del valore dell'azienda, quale complesso organizzato, e non di quello delle singole cose. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non fosse erroneo, ai fini dell'accertamento del valore di una cessione di quote societarie, far riferimento al valore dell'azienda rientrante nel patrimonio della società onde risalire a quello delle quote, occorrendo all'uopo stimare le varie componenti del patrimonio societario, tra le quali rivestiva valore determinante l'azienda di farmacia, al cui esercizio la società era deputata).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 2505 del 27 gennaio 2021)
5Cass. civ. n. 10756/2019
La quota di società è soggetta a collazione per imputazione, prevista dall'art. 750 c.c. per i beni mobili, poiché - non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci - attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria. La collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarità del diritto reale sulla "universitas rerum" dei beni di cui si compone, va compiuta, invece, secondo le modalità indicate dall'art. 746 c.c. per gli immobili, sicché - ove si proceda per imputazione - deve aversi riguardo al valore non delle singole cose, ma a quello assunto dalla detta azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell'apertura della successione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/10/2014).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10756 del 17 aprile 2019)
6Cass. civ. n. 20258/2014
La quota di società non conferisce al socio un diritto reale su beni costituenti il patrimonio societario, ma un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, la cui misura non è soggetta a cambiamento per effetto di successivi aumenti di capitale, sicché la relativa donazione è soggetta a collazione per imputazione di beni mobili, ai sensi dell'art. 750 cod. civ., e, dunque, sulla base del valore che aveva al tempo di apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20258 del 25 settembre 2014)