Articolo 751 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Collazione del danaro

Dispositivo

Note

(1) Essendo un'obbligazione pecuniaria, cioè avente ad oggetto una somma di danaro, essa è assoggettata al principio nominalistico (v. art. 1277 del c.c.). Oggetto di imputazione è la somma di denaro che ha costituito oggetto di donazione, rimanendo irrilevante l'intervenuta svalutazione monetaria.

(2) Nel caso in cui ilde cuiusabbia donato del denaro con cui l'erede abbia poi acquistato un immobile, è dubbio se la collazione debba avere ad oggetto l'immobile o il denaro, trovando in tale ultima ipotesi applicazione la norma in commento. La giurisprudenza più recente propende per la prima soluzione, osservando che lo scopo della collazione non è ricostruire una titolarità, quanto piuttosto distribuire la ricchezza. Rilevante diviene, quindi, non ciò che è uscito dal patrimonio del defunto ma ciò che ha costituito incremento del patrimonio del donatario.

(3) Qualora non vi sia abbastanza danaro per parificare la posizione degli altri coeredi rispetto al coerede tenuto a collazione, il donatario potrà scegliere se conferire altro danaro o titoli di Stato, ovvero consentire agli altri coeredi di prelevare beni mobili o immobili dall'eredità per un valore corrispondente alle somme di danaro oggetto di donazione.Ove nel patrimonio non siano presenti beni sufficienti, al donatario verranno accollati debiti di conguaglio in denaro.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 18814/2023

2Cass. civ. n. 8174/2022

3Cass. civ. n. 26486/2019

4Cass. civ. n. 18054/2004

5Cass. civ. n. 836/1973