Articolo 753 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Immobili gravati da rendita redimibile

Dispositivo

Note

(1) La norma si riferisce alla rendita perpetua semplice che, per essere valida, deve essere garantita da ipoteca e alla rendita vitalizia garantita con ipoteca che contenga una clausola di riscatto (v.art. 1879 del c.c.).Rimane esclusa la c.d. rendita perpetua fondiaria che, essendo costituita mediante alienazione di un immobile, non deve essere garantita (v.art. 1863 del c.c.).

(2) La rendita è interamente a carico dell'erede assegnatario dell'immobile soltanto nei rapporti interni, verso i creditori rispondono tutti gli eredipro quota.