Articolo 754 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pagamento dei debiti e rivalsa
Dispositivo
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295] c.c.] della loro quota ereditaria [1315], [1316], [1318] c.c.] e ipotecariamente per l'intero [2809] c. 2 c.c.] (1). Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi [1299] c.c.] soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo [752], quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [755], [1299] c.c.].
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca (2), non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [752], [1299] c.c.].
Note
(1) Le eccezioni alla regola della divisionepro quotadei debiti e dei pesi ereditari possono aversi quando:1- il testatore ha pattuito la solidarietà a carico degli eredi con il creditore o nel testamento (v.art. 1295 del c.c.);2 - uno o più coeredi sono stati incaricati di eseguire la prestazione (v.art. 1315 del c.c.);3 - l'obbligazione è indivisibile (v.art. 1316 del c.c.);4 - i crediti sono garantiti da ipoteca, in considerazione dell'indivisibilità della stessa ipoteca (v.art. 2809 del c.c.).
(2) Nonostante la lettera della norma, essa si applica anche ai crediti non garantiti.
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. civ. n. 8005/2025
Le obbligazioni derivanti da accrediti indebiti sul conto corrente intestato al defunto, avvenuti dopo la morte di quest'ultimo, sono da considerarsi direttamente a carico degli eredi e non come debiti ereditarî trasferiti pro quota agli stessi.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 8005 del 26 marzo 2025)
2Cass. civ. n. 26833/2024
Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota, in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 26833 del 16 ottobre 2024)
3Cass. civ. n. 34251/2023
In tema di obbligazioni ereditarie, ove l'eccezione di prescrizione sia rimasta assorbita in primo grado e venga riproposta in appello da uno solo degli eredi, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in appello, dichiari la prescrizione dell'intero debito ereditario in quanto, essendo l'obbligazione gravante sugli eredi parziaria e non solidale, l'eccezione non ha effetto estintivo anche in relazione alle quote degli altri e va specificamente riproposta da ciascun coerede.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34251 del 6 dicembre 2023)
4Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 32353 del 21 novembre 2023)
5Cass. civ. n. 25573/2023
In materia di successione, ove il chiamato all'eredità abbia conferito mandato professionale ad un avvocato al fine di contestare tempestivamente la legittimità della variante allo strumento urbanistico locale che aveva privato dell'edificabilità uno dei cespiti più rilevanti dell'asse, la costituzione del rapporto professionale deve ritenersi necessaria ad avviare le indispensabili iniziative finalizzate alla conservazione del valore dei beni ereditari nell'interesse anche degli altri chiamati a succedere, i quali, pertanto, sono ugualmente tenuti al pagamento del compenso successivamente all'accettazione dell'eredità, con effetto dall'apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25573 del 1 settembre 2023)
6Cass. civ. n. 3391/2023
Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3391 del 3 febbraio 2023)
7Cass. civ. n. 18977/2022
Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18977 del 13 giugno 2022)
8Cass. civ. n. 15995/2022
In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15995 del 18 maggio 2022)
9Cass. civ. n. 24197/2020
Lo sfruttamento, da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 24197 del 2 novembre 2020)
10Cass. civ. n. 17122/2020
Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi). (Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 21/07/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17122 del 13 agosto 2020)
11Cass. civ. n. 23705/2016
Ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. (Fattispecie in tema di condanna al risarcimento del danno degli eredi del responsabile civile di un incidente stradale).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23705 del 22 novembre 2016)
12Cass. civ. n. 4461/2006
La norma di cui all'art. 754 c.c. deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua qualità di coobbligato passivopro quotacon la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, il pagamento per l'intero. Non costituisce, peraltro, domanda nuova — come tale preclusa nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345 c.p.c. — la difesa con la quale gli eredi facciano valere tale loro qualità onde sottrarsi alla richiesta di pagamento dell'intera somma (e non della sola quota) dovuta dal loro dante causa (fattispecie soggetta al regime processuale ante novella 353/1990).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4461 del 28 febbraio 2006)