Articolo 759 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Evizione subita da un coerede

Dispositivo

Se alcuno dei coeredi subisce evizione [1483] c.c.], il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione [754] c.c.] (1).

Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi [755] c.c.].

Note

(1) In caso di avvenuta evizione, la divisione effettuata rimane valida e il danno subito dal coerede assegnatario del bene evitto deve essere sopportato da tutti i coeredi.Ai fini della ripartizione della perdita si tiene conto del valore attuale dei beni assegnati a ciascun coerede. Ciò si spiega perché le variazioni di valore delle singole assegnazioni possono essere diverse.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 796/1986

Nella divisione dell'eredità fatta dal testatore, la circostanza che l'erede, dopo l'acquisto del bene attribuitogli (che si verifica dal momento dell'apertura della successione), subisca la perdita del bene medesimo, per effetto di esecuzione per espropriazione forzata promossa dal creditore delde cuius, non determina nullità di detta divisione, ma l'obbligo di garanzia degli altri coeredi, ai sensi degli artt. 758 e 759 c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 796 del 8 febbraio 1986)