Articolo 760 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inesigibilità di crediti

Dispositivo

Note

(1) La garanzia opera anche in caso di crediti inesistenti o invalidi.

(2) Qualora in sede di divisione venga assegnato a taluno dei coeredi un credito, gli altri coeredi assumono la garanzia della solvenza del debitore ove la causa di essa si sia verificata nel periodo antecedente la divisione.

(3) La diversa durata della garanzia in caso di rendita si spiega con il fatto che questa ha spesso natura alimentare.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 15894/2014