Articolo 763 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rescissione per lesione

Dispositivo

Note

(1) Diversamente da quanto prescritto in materia di contratti, per la rescissione della divisione è sufficiente il solo elemento oggettivo della lesione oltre il quarto e non anche quello soggettivo dello stato di pericolo o di bisogno (v. gli artt.1447 e ss. del c.c.).

(2) E' dubbio se alla divisione si possa applicare il divieto di convalida dei contratti rescindibili di cui all'art. 1451 del c.c.. Stante la diversità di disciplina tra la rescissione della divisione e quella dei contratti (v. nt. 1 e 3), si reputa preferibile negare l'interpretazione estensiva della predetta norma.

(3) Il termine di prescrizione dell'azione è biennale e non annuale come nel caso della rescissione dei contratti.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 26563/2021

2Cass. civ. n. 24169/2021

3Cass. civ. n. 18831/2019

4Cass. civ. n. 6449/2008

5Cass. civ. n. 4635/2001

6Cass. civ. n. 10333/1998

7Cass. civ. n. 1927/1991

8Cass. civ. n. 3874/1975