Articolo 762 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Omissione di beni ereditari

Dispositivo

(1)L'omissione (2) di uno o più beni dell'eredità [494] c.c.] non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa [734] c.c.].

Note

(1) Il diritto di chiedere il supplemento è imprescrittibile, salva l'avvenuta usucapione del bene per effetto del possesso esclusivo.

(2) La causa dell'omissione è irrilevante, potendo dipendere anche da un'esclusione maliziosa.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 9869/2025

L'art. 762 c.c. ammette il supplemento di divisione nelle ipotesi in cui siano stati omessi uno o più beni ereditari, senza che sia necessario indagare se alle parti ne fosse nota l'esistenza al momento dell'apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9869 del 15 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 26563/2021

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26563 del 30 settembre 2021)

3Cass. civ. n. 8448/1997

L'art. 762 c.c., stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non è causa di nullità della convenuta divisione, ma determina esclusivamente la necessità di procedere ad un supplemento della divisione stessa, sancisce, implicitamente, la indiscutibile validità ed efficacia dell'atto parziale così compiuto, escludendo ogni possibilità di considerarlo come struttura negoziale non dotata di propria autonomia, tale, cioè, da rendere comunque necessario attendere lo scioglimento della comunione sui residui beni per poter proporre la eventuale azione di rescissione per lesione oltre il quarto, azione che sarà, pertanto, legittimamente esperibile anche in relazione alla sola divisione parziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8448 del 3 settembre 1997)