Articolo 765 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

Dispositivo

L'azione di rescissione non è ammessa [764] c.c.] contro la vendita del diritto ereditario (1) [477], [1542] ss. c.c.] fatta senza frode (2) [1344] c.c.] a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Note

(1) Ci si riferisce alla vendita di una quota di eredità (v.art. 1542 del c.c.).

(2) Si ha frode quando il solo coerede alienante è a conoscenza della consistenza della quota trasferita. Diversamente, nel caso in cui entrambi i contraenti siano a conoscenza dell'esatto valore della quota, la vendita non potrebbe più definirsi aleatoria.