Articolo 766 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Stima dei beni

Dispositivo

Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione (1).

Note

(1) La stima così effettuata può essere oggetto di rivalutazione solo al verificarsi di fatti straordinari ed imprevedibili che incidano in maniera significativa sul valore dei beni.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 25123/2023

Nella divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione di immobile non divisibile ad uno dei condividenti, ai sensi dell'art. 720 c.c., con attribuzione agli altri di somme di danaro a soddisfazione delle rispettive quote, il valore del "relictum" va determinato con riferimento all'epoca di apertura della successione al fine della quantificazione delle singole quote, ma deve essere considerato nell'entità economica al momento della decisione in ordine alla liquidazione delle quote in danaro, vertendosi in tema di tipico debito di valore, da commisurare all'entità economica attuale (ossia a quella esistente al momento dell'attribuzione), tenuto conto di tutti i fattori che la determinano, non esclusa la perdita del potere di acquisto della moneta.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25123 del 23 agosto 2023)