Articolo 767 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Facoltà del coerede di dare il supplemento

Dispositivo

Note

(1) Il supplemento, per impedire la rescissione, deve avere ad oggetto beni ereditari. Se ha ad oggetto beni estranei, può valere quale proposta transattiva.

(2) Diversamente dalla riduzione ad equità di cui all'art. 1450 del c.c., dove il parametro per bilanciare le prestazioni è soggettivo (l'equità), il supplemento delle porzioni ereditarie oggetto di lesione deve essere tale da eliminare lo squilibrio.