Articolo 770 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione rimuneratoria

Dispositivo

Note

(1) Le donazioni rimuneratorie, dal momento che generalmente sono dovute ad un comportamento particolarmente lodevole ed apprezzabile del donatario, non sono soggette a revoca per ingratitudine o sopravvenienza dei figli (v. art. 805 del c.c.) e non comportano per il donatario l'obbligo di versare gli alimenti a favore del donante (v. art. 437 del c.c.).

(2) Per riconoscenza si intende il sentimento di gratitudine per il donatario o la sua famiglia a causa di fatti compiuti in passato o della promessa di un'azione futura.

(3) Si ha merito del donatario quando vi è un sentimento di stima e gratitudine per le benemerenze che il donatario ha acquisito presso la collettività, singoli gruppi o individui, diversi dal donante e dalla sua famiglia.

(4) La speciale rimunerazione consiste in un' attribuzione patrimoniale data in conseguenza di servizi resi dal donante al donatario in cui, però, non deve ravvisarsi l'elemento della corrispettività.

(5) Si parla in proposito di liberalità d'uso. È necessario che il donante effettui tale attribuzione allo scopo di conformarsi ad un'usanza sociale (es.: le mance, i regali di Nataleetc.).

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 982/2024

2Cass. civ. n. 41480/2021

3Cass. civ. n. 28993/2020

4Cass. civ. n. 15334/2018

5Cass. civ. n. 19578/2016

6Cass. civ. n. 18280/2016

7Cass. civ. n. 10262/2016

8Cass. civ. n. 16550/2008

9Cass. civ. n. 14981/2002

10Cass. civ. n. 11894/1998

11Cass. civ. n. 1411/1997

12Cass. civ. n. 2351/1994

13Cass. civ. n. 1260/1994

14Cass. civ. n. 4768/1993

15Cass. civ. n. 6720/1988

16Cass. civ. n. 737/1977

17Cass. civ. n. 2452/1976

18Cass. civ. n. 1789/1976

19Cass. civ. n. 1218/1975