Articolo 771 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione di beni futuri

Dispositivo

Note

(1) Per bene futuro si intende sia quello che ancora non esiste in natura che quello che, pur esistendo, non è ancora entrato a far parte del patrimonio del donante.

(2) La nullità costituisce una deroga al principio di cui all'art. 1348 del c.c.. Si tratta di una norma di ordine pubblico.Ove solo taluni beni oggetto della donazione siano futuri, la donazione, per la restante parte, è valida.

(3) In questo caso si preferisce tutelare l'unità delle universalità patrimoniali e si prevede, dunque, una deroga rispetto alla regola di cui al primo comma.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 29661/2024

2Cass. civ. n. 144/2017

3Cass. civ. n. 5068/2016

4Cass. civ. n. 12782/2013

5Cass. civ. n. 1596/2001

6Cass. civ. n. 6544/1985

7Cass. civ. n. 3490/1974

Massime notarili correlate (1)