Articolo 776 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione fatta dall'inabilitato

Dispositivo

Note

(1) Con previsione eccezionale rispetto alla regola generale che vuole che gli effetti dell'inabilitazione decorrano dalla sentenza, la norma in commento stabilisce che le donazioni compiute dall'inabilitato possono essere annullate anche se poste in essere tra la data di presentazione della domanda e la dichiarazione di inabilitazione.Trattandosi di norma eccezionale, di essa non sarebbe consentita l'applicazione analogica, sebbene molti ritengano l'art. 776 del c.c. riferibile anche all'interdetto.

(2) E' prodigo colui che non percepisce il valore del denaro e ne dispone in maniera non congrua rispetto alle proprie condizioni economiche, creando pregiudizio a sè e riducendo la consistenza del proprio patrimonio.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 10605/1990