Articolo 776 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione fatta dall'inabilitato
Dispositivo
La donazione fatta dall'inabilitato [415], [774] c.c.], anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione [421] c.c.] o alla nomina del curatore provvisorio [419] c.c.], può essere annullata se fatta dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione (1).
Il curatore dell'inabilitato per prodigalità [415] c.2 c.c.] (2) può chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione [427] c.c.].
Note
(1) Con previsione eccezionale rispetto alla regola generale che vuole che gli effetti dell'inabilitazione decorrano dalla sentenza, la norma in commento stabilisce che le donazioni compiute dall'inabilitato possono essere annullate anche se poste in essere tra la data di presentazione della domanda e la dichiarazione di inabilitazione.Trattandosi di norma eccezionale, di essa non sarebbe consentita l'applicazione analogica, sebbene molti ritengano l'art. 776 del c.c. riferibile anche all'interdetto.
(2) E' prodigo colui che non percepisce il valore del denaro e ne dispone in maniera non congrua rispetto alle proprie condizioni economiche, creando pregiudizio a sè e riducendo la consistenza del proprio patrimonio.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 10605/1990
Ai fini dell'esclusione della capacità di donare (art. 774) e della annullabilità di donazione fatta da soggetto incapace (art. 776 c.c.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell'atto impugnato, riferendosi le norme in questione, con il termine «inabilitato», soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10605 del 5 novembre 1990)