Articolo 777 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Dispositivo

Note

(1) Leggasi la persona che esercita la responsabilità genitoriale sul figlio minore, quindi anche la madre (v.316 del c.c.).

(2) Tali donazioni sono nulle.

(3) Ossia le forme abilitative richieste per gli atti di disposizione: per le donazione compiute dal tutore dell'interdetto serve l'autorizzazione del tribunale e parere del giudice tutelare (v. l'art. 424 del c.c.), per l'inabilitato serve l'assistenza del curatore, e l'autorizzazione del tribunale, su parere del giudice tutelare (v. l'art. 424 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6079/2020