Articolo 779 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione a favore del tutore o protutore
Dispositivo
È nulla la donazione [1418] c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (1) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo [385], [388] c.c.].
Si applicano le disposizioni dell'articolo [599] (2).
Note
(1) Si tratta del conto finale dell'amministrazione che il tutore è tenuto a presentare entro due mesi dalla cessazione delle sue funzioni per rendere conto della gestione del patrimonio dell'interdetto.
(2) La donazione fatta al padre, alla madre, ai discendenti o al coniuge del tutore o del protutore è ugualmente nulla, in quanto tali persone si presumono interposte.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 3941/2025
L'art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di colui che ha rivestito incarico di tutore o pro tutore del donante, se prima non sia approvato il conto o estinta l'azione per il rendimento del conto. La norma, diretta a salvaguardare la regolarità e trasparenza della procedura di rendiconto evitando che poste attive del patrimonio del donante vengano trasferite al soggetto che ne ha amministrato i beni prima che siano chiariti tutti gli aspetti della gestione, si applica, in virtù del disposto dell'art. 411 c.c., anche all'amministratore di sostegno, qualora i compiti a lui demandati, quali la gestione del denaro e dei beni del beneficiario, richiedano la presentazione del rendiconto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3941 del 16 febbraio 2025)
2Cass. civ. n. 6079/2020
L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2017)(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6079 del 4 marzo 2020)