Articolo 780 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione al figlio naturale non riconoscibile
Dispositivo
[E' nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo essere riconosciuta o dichiarata.
La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.
La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.
Si applicano le disposizioni dell'articolo [599].]