Articolo 781 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione tra coniugi
Dispositivo
I coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salve quelle conformi agli usi (1).
Note
(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1973, n. 91 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 8931/2024
In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8931 del 4 aprile 2024)
2Cass. civ. n. 19029/2008
Le domande di nullità della donazione in quanto stipulata tra coniugi contro il divieto di cui all'art. 781 c.c. poi dichiarato costituzionalmente illegittimo e di nullità della donazione obnuziale per effetto del successivo annullamento del matrimonio (art. 785, secondo comma, c.c. ), sono diverse per il titolo, in quanto la seconda si fonda sul carattere obnuziale della liberalità ; ne consegue che, ove quest'ultimo elemento non sia stato tempestivamente dedotto, la domanda di nullità della donazione obnuziale deve ritenersi domanda nuova, non proponibile per la prima volta in grado di appello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19029 del 10 luglio 2008)