Articolo 785 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Donazione in riguardo di matrimonio

Dispositivo

Note

(1) La donazione obnuziale è valida solo se riferita ad uno specifico matrimonio in relazione al quale gli sposi possano essere individuabili. La donazione fatta in vista di un generico matrimonio non rientra nella previsione in commento.

(2) Se la donazione è fatta da uno dei due coniugi, donatario sarà l'altro sposo; se il donante è un terzo i beneficiari della liberalità possono essere entrambi i futuri coniugi o solo uno di essi.

(3) La donazione obnuziale resta valida in caso di separazione personale e di divorzio.

(4) L'annullamento del matrimonio ha effetto retroattivo. Pertanto la donazione si considera come se mai fosse stata fatta, e sorge in capo ai donatari l'obbligo di restituire i beni ricevuti, con le seguenti eccezioni:a) nel caso di coniuge di buona fede (che non era cioè a conoscenza del vizio che ha causato l'annullamento del suo matrimonio), questi non deve restituire i frutti da lui percepiti prima della domanda di annullamento del matrimonio;b) nel caso in cui i donatari abbiano trasferito il bene donato ad altre persone (terzi), queste non devono restituire il bene al donante, se al momento del trasferimento erano in buona fede;c) nel caso di donazione fatta ai figli nascituri, la donazione rimane valida ed efficace anche dopo l'annullamento del matrimonio nel caso in cui ricorrano gli estremi del matrimonio putativo (v. art. 128 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 22140/2019

2Cass. civ. n. 14203/2017

3Cass. civ. n. 9052/2010

4Cass. civ. n. 19029/2008

5Cass. civ. n. 1967/2007

6Cass. civ. n. 15873/2006

7Cass. civ. n. 5410/1989

8Cass. civ. n. 904/1976

9Cass. civ. n. 945/1973