Articolo 793 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione modale
Dispositivo
La donazione può essere gravata da un onere (1) [794], [797] c.c.].
Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata (2).
Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato [1174] c.c.] (3), anche durante la vita del donante stesso [648] c.c.].
La risoluzione per inadempimento [1453] c.c.] dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi [2652] n. 1 c.c.].
Note
(1) L'onere consiste nell'imposizione di un peso rivolta al beneficiario della donazione che limita gli effetti dell'atto. Non assume la natura di corrispettivo, ma riduce la liberalità che resta, in ogni caso, la causa della donazione.
(2) Ove l'adempimento dell'onere comporti l'uso di risorse maggiori rispetto a quelle ricevute attraverso la donazione, l'onerato non è tenuto all'adempimento per la parte in eccedenza.
(3) Legittimato non è chiunque ma solo colui che possa ricevere un vantaggio, seppur indiretto, dall'adempimento.
Massime giurisprudenziali (22)
1Cass. civ. n. 8875/2024
La donazione modale a favore di un terzo determinato costituisce una doppia donazione, l'una eseguita a favore del donatario e l'altra a favore del beneficiario, che realizza l'arricchimento patrimoniale di quest'ultimo attraverso l'intermediazione materiale del donatario, sicché le somme corrisposte al terzo in adempimento dell'onere non sono qualificabili a fini impositivi quali redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente tassabili ex art. 50 T.U.I.R. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una donazione di azienda dalla madre al figlio con la previsione dell'onere di versare ratealmente una somma a favore del padre, aveva ritenuto la tassabilità ai sensi della citata norma dell'assegno periodico corrisposto al terzo, senza valutare la natura liberale della disposizione modale emergente dallo stesso atto di donazione).–La donazione modale a favore di un terzo determinato, caratterizzata da spirito liberale da parte del disponente, può costituire una donazione indiretta. In questo caso, il donatario agisce come longa manus del donante per eseguire l'attribuzione o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 8875 del 4 aprile 2024)
2Cass. civ. n. 4357/2024
In tema di espropriazione immobiliare, l'obbligazione, assunta col contratto di donazione dal donatario di un immobile, di concedere ai donanti il godimento del cespite donato per tutta la durata della loro vita naturale non è opponibile ai creditori del donatario, né all'aggiudicatario del bene, poiché non si tratta di un'obbligazione "propter rem", bensì dell'attribuzione di un diritto personale atipico di godimento, ricollegato al "modus" della donazione, e la trascrizione della donazione modale non fa acquisire all'onere carattere reale, stante il principio di tipicità dei diritti reali e la riconduzione della donazione modale nell'ambito dei rapporti obbligatori.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4357 del 19 febbraio 2024)
3Cass. civ. n. 6077/2023
In tema di imposta sulle donazioni, nella donazione modale a favore di un terzo determinato, il soggetto passivo dell'imposta è il beneficiario dell'onere, in quanto, attraverso l'intermediazione materiale del donatario, riceve l'attribuzione patrimoniale o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 6077 del 28 febbraio 2023)
4Cass. civ. n. 28857/2021
In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, in termini di donazione modale, attribuita dai giudici di merito ad un negozio, redatto da un notaio, avente ad oggetto la cessione del patrimonio immobiliare dalla madre al figlio e contemplante la previsione di prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto, dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 28857 del 19 ottobre 2021)
5Cass. civ. n. 28993/2020
In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus". (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2017).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28993 del 17 dicembre 2020)
6Cass. civ. n. 25907/2020
La donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione e non dà vita ad un negozio autonomo con causa propria ovvero ad un negozio complesso nel quale coesistono rapporti a titolo gratuito e a titolo oneroso. Non sconta l'imposta proporzionale di registro l'atto di donazione (di una farmacia), gravata di un onere modale rappresentato dalla costituzione di una rendita vitalizia in favore del donante.(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 25907 del 16 novembre 2020)
7Cass. civ. n. 24131/2018
L'azione di risoluzione della donazione modale per l'inadempimento dell'onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'obbligato; ne consegue che l'azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dall'epoca dell'inadempimento dell'onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24131 del 3 ottobre 2018)
8Cass. civ. n. 5702/2012
Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come "modus", che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell'evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l'imputabilità in materia di obbligazioni.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 5702 del 11 aprile 2012)
9Cass. civ. n. 11096/2004
È ammissibile l'inserimento delmoduscome elemento accessorio di un negozio atipico di liberalità, atteso che le specifiche disposizioni codicistiche in cui esso è disciplinato, rappresentano applicazioni — e tuttavia fonti normative utilizzabili per la regolamentazione di casi analoghi — che non esauriscono la possibile gamma negoziale in cui può estrinsecarsi l'autonomia privata negli atti di liberalità, attesa l'attitudine delmodusa modificare, ampliandolo, il singolo schema negoziale, consentendo la realizzazione di singole e specifiche finalità estranee alla causa (nella specie si è ritenuto che l'obbligo, di costruire un manufatto, imposto ad un comune in un atto unilaterale di consenso del proprietario all'occupazione di un terreno, avesse la natura di disposizione modale piuttosto che di condizione).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11096 del 11 giugno 2004)
10Cass. civ. n. 1036/2000
Ai sensi dell'art. 793 c.c., mentre per l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato (anche durante la vita del donante stesso), per la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia espressamente prevista nell'atto di donazione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle donazioni compiute in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il codice del 1865, all'art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna limitazione soggettiva per l'azione di risoluzionede qua) qualora la qualità di «interessato» (e la conseguente legittimazione all'azione) risulti acquistata per effetto di un atto compiuto sotto il vigore dell'attuale codice civile.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1036 del 29 gennaio 2000)
11Cass. civ. n. 5122/1999
Costituiscemodus, e non condizione risolutiva, un obbligo morale apposto ad una donazione che non diviene inefficace in caso di inadempimento, ma obbliga il donatario al trasferimento del bene ad altri per realizzare le finalità stabilite dal donante, ancorché sia previsto a carico di questi ultimi l'obbligo di rimborsare miglioramenti e addizioni apportati su di esso dal primo donatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5122 del 26 maggio 1999)
12Cass. civ. n. 5983/1994
In caso di donazione gravata da un onere modale consistente nel compimento di un'opera di cui sia destinatario lo stesso donatario, per stabilire se l'adempimento dell'onere si risolva, ai sensi dell'art. 793, comma 2, c.c., in un pregiudizio economico per il donatario a causa della sua eccedenza sul valore della cosa donata, occorre avere riguardo al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche del bene donato e del suo incremento patrimoniale ad opera compiuta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5983 del 22 giugno 1994)
13Cass. pen. n. 7679/1986
Distinta dal vitalizio oneroso — contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni — è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione. (Nella specie, la decisione dei giudici del merito — confermata dalla Corte Suprema — ha respinto la domanda di riscatto di un fondo agricolo, qualificando come donazione l'atto dispositivo di cui quello era stato oggetto).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7679 del 18 dicembre 1986)
14Cass. civ. n. 3819/1986
L'azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, da cui la medesima sia gravata ai sensi dell'art. 793 c.c., va proposta, in caso di morte del donatario cui siano succeduti dei figli minori, nei confronti di tutti questi ultimi, ma qualora gli stessi, per mezzo del loro rappresentante legale, non abbiano accettato l'eredità nelle forme previste inderogabilmente dalla legge (accettazione espressa con beneficio d'inventario), è necessaria la preventiva nomina di un curatore speciale ai medesimi, a norma dell'art. 321 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3819 del 9 giugno 1986)
15Cass. civ. n. 2432/1986
Nella controversia promossa, a norma dell'art. 793 ultimo comma, c.c., per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il contratto come a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo svolgimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo (come invece quella richiesta con la domanda), è riconducibile ad un'azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2432 del 8 aprile 1986)
16Cass. civ. n. 3735/1985
Le limitazioni alla disponibilità del bene oggetto di donazione, eredità o legato, che vengano imposte dal donante o dal testatore, non incidono sulla natura sostanziale dell'atto di liberalità, e configurano mero onere omoduscon esso compatibile, qualora, pur traducendosi in una riduzione o perdita dell'utilità economica ricevuta dal donatario, erede o legatario, svolgano per il medesimo donante o testatore una funzione soltanto accessoria, in quanto siano rivolte a perseguire una finalità aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella principale di beneficiare l'onerato con la diretta attribuzione in suo favore del predetto bene.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3735 del 21 giugno 1985)
17Cass. civ. n. 2237/1985
Mentre nella donazione sottoposta a condizione l'avvenimento futuro e incerto, ai cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non forma oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario costituisce vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la mancata sua esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, puòessere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia preveduta (art. 70 comma terzo c.c.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2237 del 30 marzo 1985)
18Cass. civ. n. 1134/1982
L'attribuzione patrimoniale di un quadro ad una parrocchia, perché sia destinato alla contemplazione dei fedeli nella chiesa, non costituiscedatio ob causam(contratto innominato del generedo ut faciasin cui l'accipienssi impegna a devolvere a terzi l'utilità ricevuta) ma donazione, con la quale l'ente destinatario acquisisce al proprio patrimonio il bene, per il perseguimento dei propri fini istituzionali con il vincolo della destinazione pertinenziale alla chiesa, a beneficio della comunità dei fedeli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1134 del 24 febbraio 1982)
19Cass. civ. n. 739/1977
Il modo non è parte integrante della manifestazione di volontà di donare, ma integra soltanto un elemento accessorio della donazione; esso è pertanto valido anche se la relativa disposizione è documentata da scrittura privata, mentre la donazione cui è apposto è fatta per atto pubblico.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 739 del 18 febbraio 1977)
20Cass. civ. n. 1024/1976
Nella donazione modale l'onere si concreta in un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che l'onerato è tenuto alla prestazione dedotta in contratto; in tale prospettiva la disposizione modale resta normalmente soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni, tranne per quelle norme che presuppongono l'esistenza di un negozio a prestazioni corrispettive.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1024 del 20 marzo 1976)
21Cass. civ. n. 1668/1973
In tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece una modalità del beneficio, ossia una mera limitazione del beneficio mediante riduzione del valore attribuito al destinatario della liberalità. Costituisce indagine di fatto, attinente all'interpretazione del negozio di donazione, stabilire se l'onere imposto dal donatario sia tale da porre in essere unmodusoppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerosità; e l'apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. La legge non commina la nullità della donazione cui sia apposto un onere modale che assorbisca o addirittura superi l'entità economica della cosa donata, né l'assoggetta alla disciplina giuridica dei contratti a titolo oneroso. Nel caso in cui l'onere modale si concreti in una prestazione vitalizia, come tale a carattere aleatorio, il donatario deve subire l'incidenza dell'alea, e sarà tenuto ad eseguire ilmoduscon il solo limite dell'effettivo arricchimento conseguito (art. 793 c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1668 del 9 giugno 1973)
22Cass. civ. n. 2966/1971
Il giudice che rigetti la domanda di risoluzione di una donazione modale per inadempimento dell'onere, sul presupposto che tale risoluzione non è prevista nell'atto di donazione, non è esonerato dall'accertare, ove esista domanda specifica del donante di risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione dell'onere, se ricorrano le condizioni oggettive e soggettive per il riconoscimento del diritto al risarcimento indipendentemente dalla risoluzione del contratto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2966 del 21 ottobre 1971)