Articolo 794 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Onere illecito o impossibile
Dispositivo
L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante (1) [v. [788] c.c.].
Note
(1) Legittimati ad agire per ottenere la dichiarazione di nullità e la conseguente restituzione del bene donato sono il donante e gli eredi di questo.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 5983/1994
Agli effetti stabiliti dall'art. 794 c.c., la disposizione modale che accede ad una donazione deve essere valutata globalmente con riguardo anche agli elementi accidentali, quali il termine, che connotano o completano la prestazione dovuta dal donatario, per stabilire se la prestazione era impossibile ab origine o lo è diventata posteriormente alla donazione, nella quale ultima ipotesi perché l'onere possa essere ritenuto non apposto occorre che la causa dell'impossibilità della prestazione non sia imputabile al donatario obbligato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5983 del 22 giugno 1994)
2Cass. civ. n. 4560/1993
L'impossibilità dell'onere, che, ai sensi dell'art. 794 c.c., rende nulla la donazione modale ove l'onere stesso ne abbia costituito l'unico motivo determinante, è soltanto l'impossibilità originaria, ossia già esistente all'atto della stipulazione, mentre quella sopravvenuta non può produrre altro effetto che l'estinzione delmodus, facendo sì che la donazione ne resti liberata, salva l'ipotesi, disciplinata dall'art. 793, quarto comma, c.c., che le parti abbiano espressamente previsto la risoluzione per inadempimento dell'onere e quest'ultimo sia divenuto impossibile per fatto e colpa del donatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4560 del 17 aprile 1993)
3Cass. civ. n. 737/1977
È lecito ilmodus, apposto alla donazione di una somma di danaro, in base al quale il donatario è tenuto a servirsi della somma stessa per pagare il riscatto di suo padre, sequestrato da malviventi, poiché l'immoralità non concerne colui che deve versare il danaro per ottenere detto risultato, ma soltanto chi ne sarà l'accipiens.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 737 del 18 febbraio 1977)