Articolo 796 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riserva di usufrutto
Dispositivo
È permesso al donante di riservare l'usufrutto (1) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona (2) o anche di più persone, ma non successivamente [978] ss. c.c.] (3).
Note
(1) Nonostante la formulazione della norma, che fa espresso riferimento al solo usufrutto, si ritiene ammissibile la donazione con riserva di altri diritti reali (riserva di superficie, di servitù, di uso, di abitazioneetc.).
(2) Ricorrono, in tale caso, due donazioni: la prima ha ad oggetto la nuda proprietà, la seconda un'offerta di usufrutto in favore di un terzo. Di conseguenza, entrambe le donazioni devono essere accettate con le prescritte forme, durante la vita del donante, pena la perdita di efficacia della donazione.
(3) E' un'ipotesi di usufrutto successivo, di norma vietato (v.art. 979 del c.c.).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 29247/2020
In tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29247 del 22 dicembre 2020)
2Cass. civ. n. 7444/2019
La donazione dell'usufrutto in favore di un terzo, contenuta nella donazione con riserva di usufrutto di cui all'art. 796 c.c., si perfeziona con l'accettazione da parte del donatario, la quale può essere contenuta nel medesimo atto ovvero intervenire con atto pubblico posteriore, richiedendosi in quest'ultimo caso, ai fini del perfezionamento della fattispecie, la relativa notificazione al donante. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/11/2011).(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 7444 del 15 marzo 2019)
3Cass. civ. n. 20788/2015
Il donante che si sia riservato l'usufrutto ex art. 796 c.c. non può trasmetterlo "mortis causa", poiché esso si estingue con la morte del titolare a norma dell'art. 979 c.c.; nella diversa ipotesi del legato di usufrutto, il testatore ha la piena proprietà al tempo dell'apertura della successione, sicché può legare l'usufrutto, scindendolo dalla nuda proprietà trasmessa ad altro successore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20788 del 14 ottobre 2015)
4Cass. civ. n. 2899/1975
Mentre la donazione con riserva di usufrutto in favore del donante configura un negozio unitario, avente ad oggetto il trasferimento immediato della nuda proprietà ed, a termine, il trasferimento dei diritti corrispondenti all'usufrutto, mantenuti temporaneamente dal donante, la donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo dà luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario, ed un'offerta di donazione dell'usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l'accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell'atto pubblico. Da tanto consegue che, qualora il donante riservi l'usufrutto sui beni donati a proprio vantaggio e, dopo di lui, a vantaggio di un terzo, come consentito dall'art. 796 c.c., il donatario della nuda proprietà acquista il pieno dominio alla cessazione dell'usufrutto del donante, se il terzo riservatario non abbia accettato prima della morte del donante stesso; consegue altresì la non configurabilità di una riserva di usufrutto in favore di un soggetto non determinato al momento della donazione, ma da nominarsi con testamento, stante l'inammissibilità di un'offerta contrattuale in favore di persona indeterminata e comunque l'impossibilità del perfezionamento della donazione dell'usufrutto, con l'accettazione da parte del donatario dell'offerta del donante, prima della morte di quest'ultimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2899 del 24 luglio 1975)