Articolo 797 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Garanzia per evizione
Dispositivo
Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:
Note
(1) La garanzia deve essere stata espressamente prevista, anche in un atto separato rispetto alla donazione, e non può essere desunta implicitamente.
(2) Per dolo si intende la consapevolezza in capo al donante circa l'altruità del bene.Per fatto personale, invece, si intende un comportamento doloso del donante che faccia venir meno gli effetti dell'atto di liberalità (es. l'alienazione del bene donato prima che il donatario abbia trascritto l'atto in suo favore).