Articolo 798 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità per vizi della cosa

Dispositivo

Note

(1) In caso di donazione modale, ove il vizio abbia ridotto il valore del bene, il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere solo nei limiti del reale valore del bene. Se ha già adempiuto all'obbligazione oltre tale valore, ha diritto a ricevere un indennizzo.