Articolo 801 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocazione per ingratitudine

Dispositivo

Note

(1) Si tratta delle ipotesi in cui il donatario abbia:- ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo (v.463 n. 1 del c.c.);- abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull'omicidio, es. l'istigazione al suicidio di minore di anni 14 (v.463 n. 2 del c.c.);- abbia denunciato gli stessi infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni (v.463 n. 3 del c.c.).

(2) Il riferimento è, oramai, privo di rilievo stante l' abrogazione dell'art. 435 del c.c.per opera della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

(3) Ai sensi dell'art. 437 del c.c., il donatario è obbligato a prestare gli alimenti al donante, prima di qualsiasi altro soggetto. In caso di inadempimento è possibile revocare la donazione.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 32682/2024

2Cass. civ. n. 30966/2024

3Cass. civ. n. 3942/2024

4Cass. civ. n. 3811/2024

5Cass. civ. n. 13544/2022

6Cass. civ. n. 22341/2020

7Cass. civ. n. 22013/2016

8Cass. civ. n. 7487/2011

9Cass. civ. n. 14093/2008

10Cass. civ. n. 7033/2005

11Cass. civ. n. 5333/2004

12Cass. civ. n. 5310/1998

13Cass. civ. n. 10614/1990

14Cass. civ. n. 2003/1987