Articolo 802 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Termini e legittimazione ad agire

Dispositivo

La domanda (1) di revocazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione [2652] n. 1, [2964] c.c.].

Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario [575] ss. c.p.] in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

Note

(1) Per ottenere la revocazione della donazione è necessario proporre domanda giudiziale, cui consegue, in caso di vittorioso esperimento dell'azione, una sentenza costitutiva.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 10490/2025

Il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 cod. civ. decorre dal momento in cui il donante acquisisce piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 10490 del 22 aprile 2025)

2Cass. civ. n. 21010/2016

In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti ingiuriosi rivolti verso il donante e tra loro strettamente connessi, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., decorre dal momento in cui l'offesa raggiunge un livello tale da non poter essere più ragionevolmente tollerata, secondo una valutazione di normalità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21010 del 18 ottobre 2016)

3Cass. civ. n. 26827/2008

In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, il termine di un anno previsto dall'art. 802 cod. civ pe rla proposizione della domanda - decorrente dal momento in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione - è fissato a pena di decadenza e presuppone che la domanda stessa, per dispiegare i propri effetti, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi e sia portata ritualmente a conoscenza del destinatario nelle forme di legge attraverso una valida notifica. Ne consegue che la perenzione del termine di decadenza non è impedito né dalla notifica nulla di un atto di citazione (perchè effettuata dall'altro coniuge presso il domicilio coniugale da cui la convenuta si era allontanata per andare a vivere altrove) né dalla notifica di un atto di citazione nullo (perchè contenente un termine a comparire inferiore a quello di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.) non essendo sufficiente che gli atti siano venuti di fatto a conoscenza del destinatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26827 del 7 novembre 2008)

4Cass. civ. n. 1090/2007

In tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto. (Nella specie, si è ritenuto che l'attore era decaduto dall'azione sul rilievo che il termine di cui all'art. 802 c.c.dovesse decorrere dal momento in cui, avendo in precedenza instaurato un analogo giudizio poi estinto, il donante aveva acquisito la necessaria certezza del comportamento gravemente ingiurioso tenuto nei suoi confronti dal donatario, certezza che non poteva essere esclusa dalla circostanza che tale condotta si fosse aggravata e protratta successivamente all'introduzione del precedente giudizio).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1090 del 18 gennaio 2007)

5Cass. civ. n. 6025/1998

In tema di domanda di revocazione della domanda per ingratitudine, il termine di decadenza di un anno, previsto dall'art. 802 c.c., decorre da quando il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti che legittimano la revoca della donazione, e pertanto, nel caso di spoglio dell'usufrutto riservato su un immobile donato, il termine per la domanda stessa può farsi decorrere dal deposito del ricorso per la reintegra in possesso, anziché dal perpetrato spoglio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6025 del 17 giugno 1998)

6Cass. civ. n. 3795/1995

Il termine di un anno, previsto dall'art. 802 c.c. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3795 del 30 marzo 1995)

7Cass. civ. n. 5410/1989

Ai fini della decorrenza del termine per proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, allorquando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave (nella specie, adulterio commesso dal coniuge del donante), non è sufficiente che del fatto ingiurioso il donante abbia vaghe e generiche notizie, essendo, invece, rilevante la completa conoscenza di fatti e circostanze tali da determinare in lui la certezza di aver subito «ingiuria grave» da parte del donatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5410 del 7 dicembre 1989)